Legge 598/94 Stampa E-mail
Legge 598
L'art. 11 della legge 598/94 prevede la concessione di agevolazioni a favore delle imprese che sostengono investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale.

 Il processo di regionalizzazione di tale norma è stato caratterizzato dalla previsione di un contributo in conto capitale, aggiuntivo all'ordinario conto interessi (in alcuni casi quest'ultimo è completamente sostituito), nonché dall'estensione della tipologia di programmi di investimento agevolabili rispetto a quelli tradizionali dell'innovazione tecnologica e della tutela ambientale. Sono, ad esempio, ammissibili anche i progetti rientranti nelle definizioni di innovazione organizzativa, innovazione commerciale, sicurezza sui luoghi di lavoro, ricerca industriale e sviluppo precompetitivo.

Per alcune regioni, ancora, sono stati anche previsti ulteriori soggetti beneficiari rispetto a quelli ammissibili in via ordinaria, estendendo gli aiuti alle imprese artigiane, commerciali e di servizi oltre che a quelle industriali. In genere, sono escluse le attività riguardanti i settori della siderurgia (13.10, 13.20, 27.10, 27.22.1, 27.22.2), delle costruzioni navali (35.11.1, 35.11.3), della pesca (05.01) e dei trasporti (60, 61, 62).
Per i settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, operano tutte le limitazioni previste dalla normativa comunitaria. Per il settore automobilistico (codici Istat 34.10, 34.20, 34.30) e per il settore delle fibre sintetiche (Istat 24.70), è applicato il regime del de minimis.
Al fine dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa istante deve risultare assegnataria di un finanziamento concesso, dalle banche o dagli altri intermediari finanziari convenzionati con Mcc S.p.a., a fronte di un programma di investimento rientrante in una delle categorie individuate dalla normativa in vigore nella regione sede dell'attività.
Sono ammissibili gli investimenti avviati non oltre un biennio prima della data di presentazione della domanda di finanziamento alle banche o agli intermediari e che non siano stati ancora ultimati a tale data. La retroattività delle spese non opera per le imprese ubicate nelle zone ammesse alle deroghe di cui agli articoli 87.3.a e 87.3.c del Trattato Ce, che dovranno, infatti, presentare le domande prima che l'investimento sia iniziato. Ciò al fine di poter beneficiare delle maggiorazioni di contributo previste per queste zone.
L'agevolazione - nella formula ordinaria - consistente in un contributo in conto interessi, è concessa a fronte di un finanziamento di durata non superiore ai 7 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento per un massimo di 2 anni. Il finanziamento deve rientrare, inoltre, nel limite del 70% del programma di investimenti proposto, con un massimo di 1.549.370,60 euro. La misura del contributo varia a seconda dell'ubicazione dell'impresa: 80% del tasso di riferimento per le aree ex art. 87.3.a; 60% per le aree 87.3.c e 50% per le piccole imprese o 23% per le medie imprese delle restanti aree del territorio nazionale.
 
Regione Lazio 
  • Beneficiari: Pmi dei settori Istat C, D, E, F, G e alcune divisioni di I, K, O
  • Tipologia di investimento:Innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, tutela ambientale e sicurezza sui luoghi di lavoro
  • Finanziamenti: Contributo in conto capitale variabile, in base all'ubicazione e localizzazione, dal 7,5% al 21% delle spese ammissibili.

 
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