Legge Regionale 29/96 Stampa E-mail
ConsulenzaLa Legge regionale n. 29/96, nasce con l'obiettivo di contribuire alla nascita e al rafforzamento delle imprese giovanili e femminili e a creare nuova occupazione. Beneficiari
PMI aventi sede operativa nel Lazio, costituite da non più di un anno alla data di presentazione della domanda.
La maggioranza dei soci deve impegnarsi a lavorare nell'impresa.
Beneficiari
  • le persone maggiorenni che, al momento della presentazione della domanda, non hanno compiuto trentasei anni, iscritti da almeno sei mesi ai Centri per l'impiego (art. 29 LR n.38/98);
  • donne non dipendenti non pensionate e non titolari di partita IVA;
  • soggetti disoccupati da più di 2 anni;
  • soggetti iscritti al Centro per l'impiego della Regione Lazio da più di 2 anni; donne né pensionate, né dipendenti;
  • lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o da queste decaduti per decorrenza dei termini;
  • lavoratori sospesi perché eccedenti nell'ambito dell'impresa con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • lavoratori svantaggiati secondo quanto indicato nell'art. 4 L.381/1991;
  • altre categorie deboli sul mercato del lavoro individuate con delibera della Commissione Regionale per l'impiego.
Tali soggetti devono prestare la propria attività lavorativa nell'ambito dell' impresa, rappresentare la maggioranza delle quote del capitale sociale ed essere soci amministratori dell'impresa beneficiaria dei contributi.

Settori di attività
  • produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria;
  • fornitura di servizi alle imprese;
  • fornitura di servizi nei settori della cultura e dell'informazione, dell'ambiente, del turismo, della manutenzione di opere civili e industriali.
Settori esclusi: Commercio e servizi alle persone
Ambito territoriale: Regione Lazio
Agevolazioni: Contributi in de minimis (max. 100.000 euro, l'80% delle spese ammissibili)

Spese ammissibili
Spese ammissibili in conto capitale

a) studi di fattibilità, progetto esecutivo e formazione dei soci (max 10% dell'investimento complessivo ammesso al contributo);
b) fabbricati e opere murarie di ristrutturazione per l'adeguamento funzionale dei locali operativi;
c) macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica.
Non sono ammesse le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione del progetto, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a).

Spese ammissibili in conto gestione
(per i primi 3 anni di attività):

a) spese per scorte di materie prime e semilavorati;
b) spese per materiali di uso amministrativo e gestionale (registri, cancelleria, ecc.);
c) spese per prestazione di servizi, e godimento beni di terzi (affitti, noleggi, utenze varie, ecc.);
d) spese per formazione e qualificazione dei soci e del personale dipendente.

 
Spese non ammesse
Salari, stipendi, rimborsi a soci prestatori d'opera, imposte, debiti con fornitori, oneri contributivi, acquisto beni per uso personale. 
 
 
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